Statuto di Arci Servizio Civile Valdarno APS
Premessa
Arci Servizio Civile Valdarno APS si costituisce in data 7 Agosto 2011 quale articolazione territoriale di Arci Servizio Civile Nazionale, operante come Coordinamento dal settembre 1986, costituita in Associazione con atto notarile il 9 febbraio 1996, con sede legale in Roma, iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con decreto del 4 aprile 2007. Come tale, costituisce parte integrante della Rete associativa nazionale Arci Servizio Civile, condividendone i principi statutari e i regolamenti interni, riconoscendo alla sovraordinata struttura nazionale i poteri ivi dettati.
Art. 1 – L’Associazione Arci Servizio Civile Valdarno APS, acronimo ASC Valdarno APS è un’associazione di promozione sociale, aderente alla rete associativa nazionale Arci Servizio Civile Nazionale, ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore CTS (D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.). L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione.
Art.2 – L’Associazione ASC Valdarno APS opera per la promozione dei valori della pace, della nonviolenza, dell’obiezione di coscienza al servizio militare, e del servizio civile come forma di educazione alla cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalità pubblica, per la promozione delle esperienze di servizio civile in Italia e all’estero, per un servizio civile che persegua le indicazioni del “Manifesto Servizio Civile 2000 e 2007” e quelle di concorso alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della Legge 106/2016.
ASC Valdarno APS in questo ambito, opera per la promozione di un servizio civile rivolto sia alle donne che agli uomini, ove sono segni distintivi la realizzazione di attività concrete, la dimensione territoriale, la qualità degli obiettivi e delle modalità della loro attuazione.
ASC Valdarno APS ritiene segno di identità del servizio civile la dimensione formativa e quindi opera per la promozione di culture, esperienze, servizi formativi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile sia verso gli operatori del servizio civile e gli enti accreditati.
ASC Valdarno APS opera la promozione della programmazione pluriennale e della progettualità degli interventi di servizio civile.
ASC Valdarno APS opera affinché il servizio civile sia un’esperienza forte e significativa per i giovani sia attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego in servizio civile sia di verifica e controllo sui risultati dell’esperienza stessa.
Art. 3
ASC Valdarno APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS, come di seguito articolate.
ASC Valdarno APS quale associazione di promozione sociale, concentra il suo scopo sociale nella realizzazione di attività ricadenti nei settori di intervento del Servizio Civile, come identificati dal Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ss.mm.ii. sviluppando il proprio operato negli ambiti di seguito abbinati (settori/attività di interesse generale):
Quale articolazione territoriale della rete associativa nazionale ASC Nazionale, ASC Valdarno APS con mutualità e cooperazione, per lo scopo sociale della piena attuazione del servizio civile presso i propri associati ed aderenti, operano altresì nell’attivita’ di interesse generale novellata all’art.5 del CTS:
(m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
In caso di aggiornamento dell’elenco delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, l’Assemblea, ai sensi dell’art. 27 del presente statuto, potrà procedere all’adeguamento del presente articolo. L’associazione potrà svolgere raccolte fondi, ai sensi dell’art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da questi previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art.4 L’Associazione ASC Valdarno APS per l’attuazione del servizio civile presso i propri associati ed aderenti, riconosce ASC Nazionale quale unico e suo esclusivo soggetto titolare dell’accreditamento all’Albo unico del Servizio Civile Universale ai sensi della Legge 106/2016 e dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni.
A tale scopo l’Associazione, le organizzazioni sue socie e gli enti legati da Contratto di Impegno e Responsabilità accreditate, tramite ASC Nazionale, all’Albo Unico nazionale, si atterranno alle norme del Regolamento Interno del Sistema Associativo all’uopo stabilito dall’Assemblea Nazionale.
Art. 5 ASC Valdarno APS è articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale, e, nell’ambito del Regolamento Interno del Sistema Associativo all’uopo stabilito dall’Assemblea Nazionale, opera con funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento ed ha autonomia gestionale ed economica. In tale veste ASC Arezzo e i suoi associati costituiscono la rete nazionale di ASC APS ai sensi dell’art. 41 del CTS.
Art. 6 – ASC Valdarno APS potrà esercitare tutte le attività necessarie, utili e funzionali alla realizzazione delle finalità previste nei precedenti articoli, comprese prestazioni rivolte anche a soggetti pubblici, di terzo settore e privati che operano nel campo del servizio civile. Può altresì stabilire protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per l’attuazione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dallo statuto. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
Art. 7 – ASC Valdarno APS, quale articolazione territoriale di ASC Nazionale, aderisce alla “Federazione ARCI”, contribuendo al perseguimento dei suoi fini statutari e alla realizzazione del suo programma, nelle forme e modalità dettate dai regolamenti interni di ASC nazionale.
Art. 8 – Il sistema associativo di ASC Valdarno APS che ha, a suo fondamento, l’insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi costitutivi dell’agire associativo, si articola nei seguenti livelli:
Art. 9 – Sono soci di ASC Valdarno APS le Associazioni e le Organizzazioni che hanno stipulato l’Atto Costitutivo di ASC Arezzo del 25/7/2001 e tutti quelli che, intendendo aderire, si riconoscono nel presente statuto. La domanda di adesione deve essere indirizzata all’associazione e deve contenere: le indicazioni relative alle generalità del richiedente; l’accettazione dello statuto e dei regolamenti interni; l’impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.
Sono soci di ASC Valdarno APS solo le organizzazioni -quali soggetti collettivi- direttamente titolari dei codici fiscali indicati nella domanda di adesione, e non i loro, eventuali, soci individuali.
Art. 10 – ASC Valdarno APS garantisce a tutti i soci la partecipazione alla vita democratica dell’associazione tramite il loro diretto coinvolgimento nelle assemblee di ambito territoriale previste dall’art.24, comma 5 del CTS. Il regolamento interno di ASC Valdarno APS norma le forme e le regole di partecipazione richiamate dagli artt.24 e 25 del CTS nel rispetto dei principi di democraticita’, pari opportunita’ ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita’ delle cariche sociali.
Art.11 – Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissioni strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
E’ compito dell’Assemblea esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 90 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, dopo aver anche verificato che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, i dati del richiedente saranno annotati nel Libro dei Soci. Dell’avvenuta ammissione è data notizia al richiedente.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso all’Assemblea mediante domanda da presentare al presidente.
Art. 12 – I Soci hanno diritto a:
Il socio é tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, all’osservanza delle delibere degli organi sociali di ASC Valdarno APS, a cui ha fatto richiesta di adesione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non é in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Hanno diritto di voto in congresso i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di convocazione dell’Assemblea congressuale.
Art. 13 – La qualifica di socio si perde per:
Art. 14– L’Assemblea ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, é ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti.
Art. 15 – Gli organi sociali di direzione di ASC Valdarno APS sono:
Art. 16 – Il Congresso di ASC Valdarno Aps è costituito da tutti i soci tramite i rappresentanti designati mediante percorsi di partecipazione e delega democratica. I soci, tramite i loro rappresentanti, esprimono gli indirizzi politici generali dell’Associazione.
Il Congresso è convocato dal Presidente, in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, con comunicazioni avviate entro i termini stabiliti dall’Assemblea stessa e utilizzando tutti i mezzi idonei a garantire la piena partecipazione degli aventi diritto. L’Assemblea stabilisce le norme di convocazione, garantendo la partecipazione di almeno un rappresentante per organizzazione socia, in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale/settoriale.
L’assemblea congressuale si svolge secondo le norme stabilite da apposito regolamento. L’assemblea congressuale è convocata dall’esecutivo utilizzando tutti i mezzi idonei a garantire la piena partecipazione degli aventi diritto. Il regolamento stabilisce le norme ed i termini di convocazione. L’assemblea congressuale sarà costituita secondo criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale e settoriale stabiliti con il medesimo regolamento.
L’assemblea congressuale si riunisce di norma ogni quattro anni ed ha il compito di:
L’assemblea congressuale può essere convocata per circostanze eccezionali prima della scadenza del mandato:
In tali casi dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.
L’assemblea congressuale è da ritenersi valida qualora siano presenti più del 50% dei delegati. le deliberazioni sono da considerarsi valide a maggioranza semplice dei presenti ad eccezione delle deliberazioni all’art.25. Degli atti e delle deliberazioni dell’assise viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo.
Art. 17 – L’Assemblea è l’organo di direzione dell’Associazione ASC Valdarno APS durante il mandato sociale. Essa è composta da almeno un rappresentante per ogni organizzazione socia, individuato, salvo diversa delega attribuita, nel legale rappresentante socio.
I compiti dell’Assemblea sono:
L’Assemblea è da ritenersi valida qualora sia presente più del 50% dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione delibera qualsiasi sia il numero dei presenti a maggioranza semplice degli stessi, fatta eccezione per quanto previsto dal successivo articolo 25.
L’Assemblea si riunisce almeno una volte l’anno.
L’Assemblea è convocata dall’esecutivo.
Delle deliberazioni viene redatto verbale; tale verbale é conservato agli atti ed é a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
L’Assemblea dovrà dotarsi di un proprio regolamento entro 90 giorni dal suo insediamento. In esso saranno anche contenute le norme concernenti le modalità di convocazione delle riunioni degli organi sociali dell’associazione e le regole di partecipazione e gestione democratica delle stesse.
Art. 18 – L’esecutivo è l’organo di amministrazione, ai sensi dell’art. 26 del CTS. All’esecutivo competono i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. E’ convocato e coordinato dal Presidente ed è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 2 componenti. Dura in carica quattro anni. Tutti i componenti sono rieleggibili. L’Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni dell’Assemblea, di definire la proposta di bilancio ovvero rendiconto annuale e di istruire i materiali necessari ai lavori dell’assemblea stessa nonché, all’interno degli indirizzi espressi dall’assemblea, di deliberare circa l’assunzione di obbligazioni. all’esecutivo compete la tenuta dei libri sociali secondo quanto previsto dal successivo art. 19.
Su proposta del Presidente affida al suo interno, qualora ritenuti funzionali all’operatività dell’associazione, gli incarichi di: Coordinatore, Responsabile Area Amministrativa, eventuali responsabilità di programma.
Il Presidente ha il compito di garantire l’attuazione delle delibere dall’Assemblea congressuale e dell’assemblea; convoca e definisce l’ordine dei lavori dell’esecutivo. A lui competono i poteri di legale rappresentanza dell’Associazione. Il presidente permane in carica sino alla scadenza del mandato dell’esecutivo del quale fa parte ed è rieleggibile.
Le deliberazioni dell’esecutivo sono riportate nel libro verbali. Le deliberazioni restano a disposizione dei soci per la loro consultazione.
Art.19 – L’Esecutivo, organo di amministrazione ai sensi dell’Art. 26 del CTS fra un’Assemblea e l’altra, a cui competono i poteri di straordinaria amministrazione, convocato e coordinato dal Presidente, è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 2 componenti.
L’Esecutivo ha il compito di attuare le decisioni dell’Assemblea, di definire la proposta di rendiconto annuale e di piano economico-programmatico preventivo e di istruire i materiali necessari ai lavori dell’Assemblea stessa.
Si riunisce di norma con cadenza bimestrale.
Su proposta del Presidente affida al suo interno, qualora ritenuti funzionali all’operatività dell’associazione, gli incarichi di: Direttore, Responsabile Area Amministrativa, eventuali responsabilità di programma.
Art. 20 Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, presente, qualora richiesto dal CTS, in ogni livello organizzativo dell’Associazione ed è eletto nei rispettivi congressi.
In ASC Arezzo, qualora previsto, ha il compito di:
Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all’Associazione.
Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.
I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto.
Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. Ai/alle componenti dell’Organismo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto/a fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, come previsto dall’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i/le restanti componenti dovranno comunque possedere adeguata esperienza in campo amministrativo, contabile e associativo.
Art. 21 – Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS, ASC Arezzo nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 22 – Il Collegio dei Garanti è organismo di garanzia statutaria regolamentare e di giurisdizione interna. L’Associazione devolve le funzioni e i poteri di intervento al Collegio dei Garanti di ASC Toscana
Art. 23 – Le cariche di consigliere, sindaco revisore e garante sono incompatibili fra di loro.
Art. 24 – Il patrimonio sociale di ASC Arezzo è indivisibile ed è costituito:
Art. 25 – L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea entro i primi 4 mesi dell’anno successivo.
Deroghe possono essere previste in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio e il patrimonio dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva é vincolato alla decisione dell’Assemblea.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature.
Art. 26 – La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un congresso valido alla presenza della maggioranza assoluta dei delegati. Ove non sia possibile tale maggioranza, nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 15 giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall’art. 9 del CTS, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Stessa destinazione avrà il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione dell’Associazione. In questi ultimi due casi sarà cura degli organi sociali residui, o di quelli sovraordinati, procedere alla nomina di un liquidatore.
Art. 27 – Ferma restando la facoltà dell’Assemblea di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all’art. 3, all’Assemblea è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all’accreditamento di cui all’art. 93 comma 5 del CTS e alla normativa di servizio civile.
In attesa delle disposizioni di legge relative alle reti associative nazionali, l’Assemblea Nazionale stabilisce i contenuti degli statuti regionali e locali che recepiscono norme dello statuto nazionale, nonché deroghe e procedure richiamate nel CTS in materia di reti associative.
Art. 28 – Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.