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SERVIZIO CIVILE
COME FUNZIONA

COME FUNZIONA

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Le informazioni qui di seguito sono tratte da:
Disposizioni concernenti la disciplina dei rapporti tra enti e operatori volontari del servizio civile universale 14/01/2019
Bandi di servizio civile
Contratto di servizio civile
Carta di Impegno Etico
Esperienza quotidiana

INIZIO SERVIZIO – avvio progetti
I candidati utilmente collocati nelle graduatorie definitive ricevono, attraverso la propria area riservata sul sito del Dipartimento serviziocivile.gov.it, il contratto di servizio civile contenente la data di inizio servizio e tutte le informazioni utili legate ai diritti/doveri del volontario.

Contestualmente gli stessi selezionati sono convocati per prendere servizio da ASC Roma attraverso una comunicazione (via mail) che specifica data, luogo e ora di presentazione.
La mancata presentazione in servizio viene considerata rinuncia a meno di gravi e comprovati motivi.
All’atto di presentazione in servizio i volontari vengono accolti  e accompagnati nell’esperienza di servizio civile. Ricevono inoltre varie informazioni utili ed alcuni documenti che dovranno riconsegnare ad ASC Roma entro breve termine.

Per i volontari impiegati in Italia:

– 1 modulo di dichiarazione del domicilio fiscale. Tale modulo va compilato con i dati della propria residenza e corredato della copia della tessera del codice fiscale.

– 2 moduli IBAN per l’accreditamento delle spettanze . Con questi moduli il volontario aprirà un conto corrente bancario o, se ne è già in possesso, comunicherà il proprio IBAN.  Qualunque altro tipo di prodotto bancario non è accettato dall’UNSC. Sul conto corrente verranno accreditate le spettanze a partire dalla fine del secondo mese di servizio.
Ad ASC Roma deve pervenire una copia del modulo IBAN compilata e firmata in originale . L’altra copia verrà consegnata dal volontario alla propria banca.

Tutti i volontari dovranno consegnare il contratto firmato e con la data di inizio servizio, lo stesso verrà controfirmato dal Responsabile Locale di Ente Accreditato – RLEA di ASC Roma.

MANCATA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO
La mancata presentazione in servizio viene considerata rinuncia a meno di gravi e comprovati motivi.
La mancata presentazione per malattia debitamente certificata non è considerata rinuncia. Il volontario è considerato in servizio dalla data indicata nel Contratto, ha diritto alla conservazione del posto in graduatoria con l’avvertenza che i giorni di assenza per malattia saranno decurtati dal numero complessivo dei quindici previsti per i dodici mesi di servizio. Oltre i quindici giorni su indicati, la mancata presentazione equivale a rinuncia. In tal caso, il volontario, fatto salvo il mantenimento dei requisiti di ammissione al Servizio civile nazionale, può fare nuova domanda di servizio civile in uno dei bandi successivi.

RINUNCE E SUBENTRI
La richiesta di sostituzione dei volontari selezionati nell’ambito dei progetti di servizio civile nazionale a seguito di rinunce è consentita esclusivamente entro i primi tre mesi dalla data di avvio del progetto e comunque entro un tempo utile affinché i subentranti svolgano almeno nove mesi di servizio civile. Pertanto, la durata del servizio civile dei volontari subentranti è ridotta al periodo che intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell’ente fino al termine del progetto.
Al fine di consentire all’Ufficio del SCN di espletare le procedure necessarie per assicurare i regolari subentri degli idonei in graduatoria, saranno prese in considerazione esclusivamente le richieste di sostituzione che perverranno entro l’ottantesimo giorno dalla data di inizio del progetto.

TEMPORANEA MODIFICA DELLA SEDE DI SERVIZIO
Qualora sia previsto nel progetto approvato, alla voce “descrizione del progetto e tipologia dell’intervento” o alla voce “eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio” l’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa tempestiva comunicazione all’Ufficio nazionale, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di attuazione del progetto, al fine di dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo ( es. soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali ecc….). Non sono previsti in questo caso rimborsi a carico del Dipartimento per le spese di viaggio.
In occasione di emergenze di protezione civile – sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale – o di missioni umanitarie, l’ente può impiegare i volontari, per un periodo non superiore ai trenta giorni, previa acquisizione in forma scritta del loro consenso ed autorizzazione del Dipartimento, presso altre sedi dello stesso ente in Italia o all’estero, per interventi organizzati dall’Ente stesso.

TRATTAMENTO ECONOMICO
Il Dipartimento corrisponde al volontario, per l’attività prestata, un assegno mensile di 444,30 € corrispondente ad un importo giornaliero di 14,81 € per 30 giorni convenzionali al mese, che in presenza di altri cespiti concorre, ai fini fiscali, alla formazione di reddito imponibile.
Per i volontari in servizio civile all’ Estero, in aggiunta all’assegno mensile di 444,30 €, è prevista un’indennità giornaliera per i giorni di effettiva permanenza all’estero documentata attraverso ASC Roma.
Il Dipartimento invia comunque una certificazione dei compensi percepiti una volta l’anno, cioè un sostitutivo CU- Certificazione Unica, attraverso l’area riservata del volontario.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
I periodi di Servizio Civile Nazionale che verranno prestati dai volontari avviati in servizio a decorrere dal 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda del volontario e su contribuzione individuale, da versare in un’unica soluzione o in 120 rate mensili senza l’applicazione degli interessi di rateizzazione. (Legge 28 gennaio 2009, n. 2 (Art.4 comma 2).

MALATTIE
Il volontario ha a disposizione 15 giorni di malattia. Tale numero può diminuire nel caso si tratti di volontari subentranti.
Il volontario, in caso di malattia, ne darà tempestivamente comunicazione ad ASC Roma, facendo pervenire la relativa certificazione sanitaria contenente numero di giorni di malattia, date e timbro e firma del medico con codice di iscrizione al SSN. Tale documentazione è conservata nella cartella personale del volontario.
In caso di superamento dei 15 giorni (o del nuemro dei giorni a disposizione così come descritto nel contratto di servizio civile),per ulteriori 15 giorni di malatti il volontario viene considerato in servizio ma l’importo economico è decurtato in proporzione ai giorni di assenza. Superati questi ulteriori quindici giorni, il volontario è escluso dalla prosecuzione del progetto.
Ogni giorno di malattia va calcolato forfettariamente come 5 ore di servizio prestato.

INFORTUNIO
In caso di infortunio la denuncia del sinistro deve essere inviata a cura del volontario al broker assicurativo, entro quindici giorni dal momento dell’infortunio, e comunque non oltre il quindicesimo giorno dal momento dal quale il volontario ne abbia avuto la possibilità. Per quanto concerne le modalità di denuncia del sinistro e gli adempimenti correlati, il volontario dovrà attenersi a quanto indicato nel contratto di assicurazione, consultabile sul sito web dell’Ufficio per il Servizio Civile Nazionale.
Per gli infortuni avvenuti durante l’orario di servizio, i giorni di assenza non vanno computati nel numero dei giorni di malattia spettante nell’arco del servizio. In caso di assenza dovuta ad infortunio occorso durante e per effetto delle attività svolte nel servizio, ivi compreso il tragitto da e per il luogo in cui la prestazione debba essere effettuata, al volontario spetta l’intera retribuzione fino a completa guarigione clinica. Il periodo di assenza dal servizio, in questi casi, è considerato prestato a tutti gli effetti.

Ai volontari è garantita da parte dell’UNSC, la copertura assicurativa per i rischi connessi allo svolgimento del SCU.
Il contratto ha per oggetto:
– assicurazione dei rischi per infortuni, malattia e responsabilità civile verso terzi (di cui possono usufruire i volontari che operano in Italia e all’estero)
– prestazioni di assistenza (di cui possono usufruire solo i volontari che operano all’estero).

Vai alla pagina del Dipartimento dedicata alla copertura assicurativa

MATERNITA
Alle volontarie in stato di gravidanza si applicano le disposizioni legislative del Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità, adottato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, espressamente richiamato dal decreto legislativo n. 77 del 2001. Ai sensi del predetto Testo Unico il divieto di prestare servizio civile è di norma durante i due mesi precedenti ed i tre mesi seguenti il parto (art.16), in assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della gestante e/o del nascituro (art.17).
Prima dell’inizio del periodo di divieto di cui all’art.16, lett. a), le volontarie devono consegnare all’ente il certificato medico indicante la data presunta del parto.
Dalla data di sospensione del servizio a quella della sua ripresa viene corrisposto l’assegno per il servizio civile ridotto di un terzo.

GUIDA AUTOMEZZI
E’ consentito al volontario porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell’ente di assegnazione, solo se previsto dal progetto specifico.
I rischi loro derivanti dalla guida, ad esclusione di eventuali danni causati a terzi, sono coperti dalla polizza assicurativa stipulata dall’Ufficio nazionale.

PERMESSI
Il volontario usufruisce di un massimo di 20 giorni di permesso retribuito (il numero può diminuire nel caso di volontari subentranti) per esigenze personali, ivi compresi, gravi e giustificati motivi, quali a titolo esemplificativo gravi necessità familiari, esami universitari e tesi di laurea, licenze matrimoniali ecc…
I 20 giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto.
Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.
Nel computo dei giorni di permesso non sono compresi i giorni festivi contigui (la domenica o il sabato e la domenica a secondo dell’articolazione dell’orario di servizio) ed eventuali festività infrasettimanali.
I permessi vengono fruiti dal volontario, in accordo con l’ente, compatibilmente con le esigenze del progetto di servizio e della formazione; di norma debbono essere richiesti all’operatore locale di progetto della sede di attuazione almeno quarantotto ore prima della data di inizio.
I giorni di permesso devono essere comunicati attraverso apposito modulo tempestivamente ad ASC Roma via mail o per fax, poi consegnati in orginale con il fogli firme.
Il superamento dei 20 giorni di permesso previsti è causa di esclusione dal progetto.

PERMESSI STRAORDINARI
I volontari possono usufruire di ulteriori permessi straordinari al verificarsi delle seguenti fattispecie:
donazione di sangue: 1 giorno;
nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
– esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 300 Km di distanza dal luogo di servizio; 2 giorni per i volontari residenti oltre 300 Km dal luogo di svolgimento del servizio. Per i volontari impiegati in servizio civile all’estero sono concessi rispettivamente due e quattro giorni di viaggio, secondo che si tratti di paesi Europei o extra Europei.
Ogni giorno di permesso straordinario va calcolato forfettariamente come 6 ore di servizio prestato.

ORARIO DI SERVIZIO
I progetti di SCN prevedono un monte ore annuo minimo di 1145 ore.
Gli op. volontari dovranno essere impiegati in modo continuativo per almeno 20 ore settimanali e per non più di 36 ore settimanali, da articolare su cinque o sei giorni a seconda di quanto previsto per la realizzazione del progetto. I venti giorni di permesso non rientrano nel computo del monte ore previsto dal progetto: al termine dei dodici mesi di validità del progetto, il volontario dovrà avere effettivamente svolto le ore previste.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile tenere in servizio i volontari oltre il periodo di dodici mesi .
Compito dell’ente che realizza il progetto organizzare gli orari di servizio, sulla base di quanto sopra precisato.