Statuto di Arci Servizio Civile Pisa APS
Art. 1 – Arci Servizio Civile di Pisa APS, acronimo ASC PISA APS (di seguito denominata ASC PISA Aps nel presente Statuto) è un’associazione di promozione sociale, aderente alla rete associativa nazionale Arci Servizio Civile Nazionale, ai sensi e per gli effetti del Codice del Terzo Settore CTS (D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.). L’Associazione opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non persegue fini di lucro ed è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione. Per la realizzazione delle attività si avvale in misura prevalente dell’impegno volontario degli associati alle organizzazioni socie.
Art.2 – L’Associazione ASC PISA APS opera per la promozione dei valori della pace, della nonviolenza, dell’obiezione di coscienza al servizio militare, e del servizio civile come forma di educazione alla cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalità pubblica, per la promozione delle esperienze di servizio civile in Italia e all’estero, per un servizio civile che persegua le indicazioni del “Manifesto Servizio Civile 2000 e 2007” e quelle di concorso alla difesa non armata della Patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 8 della Legge 106/2016.
ASC PISA APS in questo ambito, opera per la promozione di un servizio civile rivolto sia alle donne che agli uomini, ove sono segni distintivi la realizzazione di attività concrete, la dimensione territoriale, la qualità degli obiettivi e delle modalità della loro attuazione.
ASC PISA APS ritiene segno di identità del servizio civile la dimensione formativa e quindi opera per la promozione di culture, esperienze, servizi formativi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile sia verso gli operatori del servizio civile e gli enti accreditati.
ASC PISA APS opera la promozione della programmazione pluriennale e della progettualità degli interventi di servizio civile.
ASC PISA APS opera affinché il servizio civile sia un’esperienza forte e significativa per i giovani sia attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego in servizio civile sia di verifica e controllo sui risultati dell’esperienza stessa.
Art. 3
ASC PISA APS persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’art. 2 mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art.5 del CTS, come di seguito articolate.
ASC PISA APS quale associazione di promozione sociale, concentra il suo scopo sociale nella realizzazione di attività ricadenti nei settori di intervento del Servizio Civile, come identificati dal Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e ss.mm.ii. sviluppando il proprio operato negli ambiti di seguito abbinati (settori/attività di interesse generale):
Quale articolazione territoriale della rete associativa nazionale ASC Nazionale, ASC PISA APS con mutualità e cooperazione, per lo scopo sociale della piena attuazione del servizio civile presso i propri associati ed aderenti, operano altresì nell’attivita’ di interesse generale novellata all’art.5 del CTS:
(m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
In caso di aggiornamento dell’elenco delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS, l’Assemblea, ai sensi dell’art. 27 del presente statuto, potrà procedere all’adeguamento del presente articolo.
Art.4 L’Associazione ASC PISA APS per l’attuazione del servizio civile presso i propri associati ed aderenti, riconosce ASC Nazionale quale unico e suo esclusivo soggetto titolare dell’accreditamento all’Albo unico del Servizio Civile Universale ai sensi della Legge 106/2016 e dell’art. 11 del Decreto Legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 e successive modifiche e integrazioni.
A tale scopo l’Associazione, le organizzazioni sue socie e gli enti legati da Contratto di Impegno e Responsabilità accreditate, tramite ASC Nazionale, all’Albo Unico nazionale, si atterranno alle norme del Regolamento Associativo Interno (RAI) all’uopo stabilito dall’Assemblea Nazionale.
Art. 5 ASC PISA APS Aps è articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale, e, nell’ambito del RAI all’uopo stabilito dall’Assemblea Nazionale, opera con funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento ed ha autonomia gestionale ed economica. In tale veste ASC PISA APS e i suoi associati costituiscono la rete nazionale di ASC APS ai sensi dell’art. 41 del CTS.
Art. 6 – ASC PISA Aps potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nei precedenti articoli, comprese prestazioni rivolte anche a soggetti pubblici, di terzo settore e privati che operano nel campo del servizio civile. Può altresì stabilire protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per l’attuazione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dallo statuto. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
Art. 7 – ASC PISA Aps, quale articolazione territoriale di ASC nazionale, aderisce alla “Federazione ARCI”, contribuendo al perseguimento dei suoi fini statutari e alla realizzazione del suo programma, nelle forme e modalità dettate dai regolamenti interni di ASC APS.
Art. 8 – Sono soci di ASC PISA Aps le Associazioni e le Organizzazioni che hanno stipulato l’Atto Costitutivo di ASC PISA Aps e tutti quelli che, intendendo aderire, si riconoscono nel presente statuto. La domanda di adesione deve essere indirizzata all’esecutivo e deve contenere: le indicazioni relative alle generalità del richiedente; l’accettazione dello statuto e dei regolamenti interni; l’impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organi sociali.
Sono soci di ASC PISA Aps solo le organizzazioni -quali soggetti collettivi- direttamente titolari dei codici fiscali indicati nella domanda di adesione, e non i loro, eventuali, soci individuali.
Art. 9 – ASC PISA Aps garantisce a tutti i soci la partecipazione alla vita democratica di ASC PISA Aps tramite il loro diretto coinvolgimento nelle assemblee di ambito territoriale previste dall’art.24, comma 5 del CTS. Il regolamento interno di ASC PISA Aps forme e le regole di partecipazione richiamate dagli artt.24 e 25 del CTS nel rispetto dei principi di democraticita’, pari opportunita’ ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettivita’ delle cariche sociali.
Art.10 – Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dallo statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissioni strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
E’ compito dell’Assemblea esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 90 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, dopo aver anche verificato che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, i dati del richiedente saranno annotati nel Libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti. Qualora necessario, sull’esito del ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea alla sua prima convocazione utile.
Art. 11 – I Soci hanno diritto a:
Il socio é tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e dei regolamenti interni, all’osservanza delle delibere degli organi sociali di ASC PISA Aps, a cui ha fatto richiesta di adesione.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non é in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Hanno diritto di voto in congresso i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale prima della data di convocazione dell’Assemblea congressuale.
Art. 12 – La qualifica di socio si perde per:
Art. 13– L’Assemblea ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, é ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti entro trenta giorni; sul quale, se necessario, decide in via definitiva la prima Assemblea utile.
Art. 14 – Gli organi sociali di direzione di ASC PISA Aps sono:
Le cariche sociali sono di norma gratuite.
Art. 15 – L’Assemblea Congressuale di ASC PISA Aps è costituita dai rappresentanti, che, tramite percorsi di partecipazione e delega democratica, i soci designano. Questi, tramite i loro rappresentanti, esprimono gli indirizzi politici generali dell’Associazione.
L’Assemblea congressuale è convocata dal Presidente, in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, con comunicazioni avviate entro i termini stabiliti dall’Assemblea stessa e utilizzando tutti i mezzi idonei a garantire la piena partecipazione degli aventi diritto. L’Assemblea stabilisce le norme di convocazione, garantendo la partecipazione di almeno un rappresentante per organizzazione socia, in base a criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale/settoriale.
L’Assemblea congressuale si riunisce di norma ogni quattro anni ed ha il compito di:
discutere ed approvare le variazioni statutarie
Degli atti e delle deliberazioni dell’assise viene redatto verbale; tale verbale é conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
L’Assemblea Congressuale può essere convocata per circostanze eccezionali prima della scadenza del mandato:
L’Assemblea Congressuale è da ritenersi valida qualora siano presenti più del 50% dei delegati. Le deliberazioni sono da considerarsi valide a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni relative all’Art. 26.
Art. 16 – L’Assemblea dei Soci è l’organo di direzione di ASC Pisa Aps durante il mandato sociale.
Essa è composta da almeno un rappresentante per ogni organizzazione socia. I compiti dell’Assemblea dei Soci sono:
Le sedute dell’Assemblea dei Soci possono anche tenersi a mezzo di video o teleconferenza o altri mezzi di telecomunicazione a distanza.
L’Assemblea dei Soci è da ritenersi valida qualora sia presente più del 50% dei suoi componenti, fatte salve le situazioni di prima e seconda convocazione indicate dal Regolamento di cui all’ultimo comma del presente articolo.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 del CTS ciascun associato può farsi rappresentare all’Assemblea dei Soci da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
Le deliberazioni sono da ritenersi valide a maggioranza semplice dei presenti, ad eccezione delle deliberazioni in materia di approvazione del rendiconto economico e finanziario e degli eventuali bilanci, che dovranno essere prese con maggioranza qualificata del 51% dei componenti dell’Assemblea dei Soci.
L’Assemblea dei Soci si riunisce almeno due volte l’anno. L’Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente.
Delle deliberazioni viene redatto verbale; tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
L’Assemblea dei Soci dovrà dotarsi di un proprio regolamento entro 120 giorni dal suo insediamento. In esso saranno anche contenute le norme concernenti le modalità di convocazione delle riunioni degli organi sociali dell’associazione e le regole di partecipazione e gestione democratica delle stesse.
Art. 17 – Il Presidente ha il compito di garantire l’attuazione del mandato del Congresso; convoca e definisce l’ordine dei lavori dell’Assemblea; a lui competono i poteri di rappresentanza e di ordinaria amministrazione e la firma sociale dell’Associazione. Rappresenta l’associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
Art.18 – L’Esecutivo, organo di amministrazione ai sensi dell’Art. 26 del CTS fra un’Assemblea dei Soci e l’altra, a cui competono i poteri di straordinaria amministrazione, convocato e coordinato dal Presidente, è composto, oltre che dal Presidente, da un minimo di 4 componenti.
L’Esecutivo ha il compito di:
L’Esecutivo è da ritenersi valido qualora sia presente più del 50% dei suoi componenti. Le deliberazioni sono da ritenersi valide a maggioranza semplice dei presenti.
Delle deliberazioni viene redatto verbale, conservato agli atti ed è a disposizione delle organizzazioni socie che richiedano di consultarlo.
L’Esecutivo dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento entro 60 giorni dal suo insediamento. In esso saranno anche contenute le norme concernenti le modalità di convocazione delle sue riunioni.
Su proposta del Presidente affida al suo interno, qualora ritenuti funzionali all’operatività dell’associazione, gli incarichi di: Direttore, Responsabile Area Amministrativa, eventuali responsabilità di programma.
Su proposta del Presidente affida al suo interno, qualora ritenuti funzionali all’operatività dell’associazione, gli incarichi di: Direttore, Responsabile Area Amministrativa, eventuali responsabilità di programma.
Art. 19 Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di verifica e controllo amministrativo, ed è eletto dall’Assemblea Congressuale.
In ASC Pisa Aps ha il compito di:
Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti in base alla normativa vigente e sono eletti dall’Assemblea congressuale.
Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.
I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori dell’Assemblea senza diritto di voto.
Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell’art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:
Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci. Ai/alle componenti dell’Organismo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile (Cause d’ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto/a fra i revisori legali iscritti nell’apposito registro, come previsto dall’articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i/le restanti componenti dovranno comunque possedere adeguata esperienza in campo amministrativo, contabile e associativo.
Art. 20 – Fermo restando quanto previsto dall’articolo precedente, nei casi previsti dall’art. 31 del CTS, ASC PISA Aps nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
Art. 21 – Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno, eletti dall’Assemblea congressuale. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all’interno dell’associazione, sulle violazioni dello Statuto e dei regolamenti e sull’inosservanza delle delibere.
Può proporre l’espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi del presente statuto.
Il Collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
Art. 22 – Le cariche di consigliere, sindaco revisore e garante sono incompatibili fra di loro.
Art. 23 – Il patrimonio sociale di ASC PISA Aps è indivisibile ed è costituito:
Art. 24 – L’esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’Assemblea dei soci entro i primi 4 mesi dell’anno successivo.
Deroghe possono essere previste in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio e il patrimonio dell’Associazione.
Sono previsti la costituzione e l’incremento del fondo di riserva. L’utilizzo del fondo di riserva é vincolato alla decisione dell’Assemblea.
Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi sociali e per nuovi impianti o attrezzature.
Art. 25 – La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in una assemblea congressuale valida alla presenza della maggioranza assoluta dei delegati. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente statuto, ad altra associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale, in conformità con quanto previsto dall’art. 9 del CTS, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci. Stessa destinazione avrà il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione dell’Associazione. In questi ultimi due casi sarà cura degli organi sociali residui, o di quelli sovraordinati, procedere alla nomina di un liquidatore.
Art. 26 – Ferma restando la facoltà dell’Assemblea dei soci di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all’art. 3, all’Assemblea dei soci è altresì conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche statutarie necessarie all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore e all’accreditamento di cui all’art. 93 comma 5 del CTS e alla normativa di servizio civile.
In attesa delle disposizioni di legge relative alle reti associative nazionali, l’Assemblea Nazionale stabilisce i contenuti degli statuti regionali e locali che recepiscono norme dello statuto nazionale, nonché deroghe e procedure richiamate nel CTS in materia di reti associative.
Art. 27– Per quanto non previsto dallo statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.