STATUTO ASSOCIAZIONE ARCI SERVIZIO CIVILE LAMEZIA TERME / VIBO VALENTIA
TITOLO PRIMO
Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Arci Servizio Civile Lamezia Terme / Vibo Valentia, (successivamente denominata Associazione) con sede legale in Via Trento 77 a Lamezia Terme e acronimo ASC Lamezia Terme / Vibo Valentia.
L’associazione non ha fini di lucro; si qualifica quale associazione di promozione sociale valorizzando la gratuità dell’impegno volontario dei propri soci.
Art. 2 – L’Associazione opera per la promozione dei valori della pace, della nonviolenza, dell’obiezione di coscienza al servizio militare e del servizio civile come forma di educazione alla cittadinanza e di contributo innovativo alle politiche a finalità pubblica; lavora per la valorizzazione delle esperienze di servizio civile sia in Italia che all’estero e per un servizio civile costituito sulle indicazioni del “Manifesto Servizio Civile 2000” e sue successive revisioni, ove la realizzazione di cose concrete, la dimensione territoriale e la qualità degli obiettivi e delle modalità di attuazione siano segni distintivi.
L’Associazione, in questo ambito, opera per la promozione di un servizio civile rivolto sia alle donne che agli uomini.
L’Associazione ritiene segno di identità del servizio civile la dimensione formativa e quindi opera per lo sviluppo di culture, esperienze, servizi sia verso i giovani che svolgono il servizio civile come verso gli operatori dello stesso e gli enti accreditati o convenzionati.
L’Associazione opera per la promozione della progettualità degli interventi di servizio civile.
L’Associazione si attiva affinché il servizio civile sia un’esperienza forte e significativa per i giovani, sia attraverso azioni di rappresentanza e tutela del loro impiego sia per la verifica ed il controllo sui risultati dell’esperienza stessa.
Art. 3 – L’Associazione, in quanto articolazione territoriale di Arci Servizio Civile Nazionale, è titolata al riconoscimento in qualità di sede di assegnazione nell’ambito della convenzione per l’impiego degli obiettori di coscienza in servizio civile definita con la Presidenza del Consiglio – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile secondo le prescrizioni della Legge 230/98 e al riconoscimento in qualità di sede locale di ente nazionale nell’ambito dell’accreditamento con la Presidenza del Consiglio – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile ai sensi della legge 64/2001.
A tale scopo ed in tali ambiti ed in tutti i casi in cui opererà in qualità di articolazione organizzativa o di rappresentanza, si atterrà alle disposizioni, alle delibere ed alle norme dei Regolamenti all’uopo stabiliti dal Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile Nazionale, riconoscendo all’associazione nazionale i più ampi poteri di intervento.
Ai fini della gestione della convenzione e dell’accreditamento con la Presidenza del Consiglio – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, l’Associazione ha autonomia gestionale ed economica.
Art. 4 – L’Associazione potrà attivare tutto quanto necessario, utile e funzionale alla realizzazione delle finalità previste nello Statuto, comprese azioni rivolte anche a soggetti pubblici, di terzo settore e privati che operano nel campo del servizio civile. Può altresì stabilire protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici, di terzo settore e privati per la promozione di attività e servizi coerenti con le finalità previste dal presente statuto. L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.
Art. 5 – Sono soci di diritto dell’Associazione, attraverso le loro rappresentanze, le articolazioni territoriali delle Associazioni e delle Organizzazioni che hanno aderito ad Arci Servizio Civile Nazionale. Possono altresì aderire Associazioni ed Organizzazioni senza scopo di lucro che condividano il “Manifesto Servizio Civile 2000”, e sue successive revisioni, e che si riconoscano nel presente statuto. La domanda di adesione dovrà essere indirizzata al Consiglio Territoriale che provvederà ad inoltrarle per conoscenza al Consiglio di Arci Servizio Civile Nazionale; essa dovrà contenere: le indicazioni relative alle generalità del richiedente, l’accettazione del presente statuto e dei regolamenti interni approvati dai diversi livelli istituzionali di Arci Servizio Civile e l’impegno ad attenersi alle deliberazioni degli organismi sociali di Arci Servizio Civile Lamezia Terme/Vibo Valentia.
Art. 6 – Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e potrà venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti od a termine.
E’ compito del Consiglio Territoriale esprimersi sulla richiesta di adesione, una volta sentito il parere del Consiglio Nazionale, entro un tempo massimo di 120 giorni. Qualora la domanda venga accolta, i dati del richiedente saranno annotati nel Libro dei Soci.
Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, il richiedente potrà presentare ricorso al Collegio Territoriale dei Garanti che dovrà deliberare in merito nei tempi e modi previsti dal suo regolamento. Qualora si volesse ricorrere contro la decisione del Collegio Territoriale dei Garanti, sull’esito definitivo del ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio Regionale dei Garanti alla sua prima convocazione utile.
Art. 7 – I Soci hanno diritto a:
Il socio é tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto del presente statuto e dei regolamenti interni dell’Associazione ed all’osservanza delle delibere degli organismi sociali emanate dai livelli territoriali e nazionali di Arci Servizio Civile.
La quota sociale, da saldare entro e non oltre 30 giorni dall’inizio dell’anno sociale, rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio: non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non é in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale nei tempi previsti dal presente statuto.
Art. 8 – La qualifica di socio si perde per:
Art. 9– Il Consiglio Territoriale, anche su richiesta e/o mandato del Collegio Territoriale dei Garanti, ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa: il richiamo scritto; la sospensione temporanea; l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:
Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione comminato dal Consiglio Territoriale, anche su mandato e/o richiesta del Collegio Territoriale dei Garanti, é ammesso il ricorso al Collegio Regionale dei Garanti che deciderà in merito in via definitiva, con i tempi ed i modi previsti dal suo regolamento.
Art. 10 – L’Associazione si dota di organi sociali e organi di garanzia e controllo come di seguito descritti. Ogni organismo si dota di un proprio regolamento entro 90 gg. dalla sua costituzione pena la decadenza dell’organismo stesso. Detti regolamenti vanno sottoposti all’approvazione del Consiglio Territoriale, durante la prima riunione utile. Il regolamento determinerà anche le modalità di funzionamento dell’organismo medesimo ed in particolare le norme di decadenza dei suoi componenti. Degli atti e delle deliberazioni degli organismi di seguito previsti viene redatto verbale; tali verbali sono conservati presso la sede sociale dell’Associazione e sono a disposizione dei Soci che ne richiedano la consultazione.
Gli organi sociali dell’Associazione sono:
le cariche sociali sono di norma gratuite.
Art. 11 – L’Assemblea Territoriale dei soci ha il compito di esprimere gli indirizzi politici generali dell’Associazione ed è costituita dalle delegazioni che, tramite percorsi di partecipazione e delega democratica propri di ogni aderente, i soci stabiliscono.
All’Assemblea ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, una rappresentanza del Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile Nazionale.
L’Assemblea Territoriale si riunisce di norma ogni due anni ed ha il compito di:
L’Assemblea Territoriale può essere convocata per circostanze eccezionali:
In tale caso essa dovrà aver luogo entro 60 giorni a partire dalla data in cui è stata presentata la richiesta e delibererà solo sugli argomenti che ne hanno determinato la convocazione.
L’Assemblea Territoriale è regolata anche dalle disposizioni contenute nel successivo titolo VI del presente statuto.
Art. 12 – Il Consiglio Territoriale è l’organismo di direzione dell’Associazione durante il mandato sociale che ha durata di due anni. I compiti del Consiglio Territoriale sono:
Al Consiglio Territoriale sono attribuiti tutti i più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione.
Il Consiglio Territoriale può delegare detti poteri al Presidente o all’Amministratore, anche con mandati specifici a termine e firma disgiunta.
Al fine di assicurare il governo dell’Associazione il Consiglio Territoriale può nominare tra i suoi componenti un direttore generale o dei responsabili di settore che coadiuvino il Presidente nella gestione politica e organizzativa dell’associazione, anche autorizzando la costituzione di dipartimenti o uffici, come pure attraverso l’attribuzione di deleghe o incarichi a soggetti esterni portatori di specifiche professionalità. In tutti questi casi il Presidente predisporrà apposito mandato operativo e temporale da sottoporre a ratifica del Consiglio prima dell’insediamento di dette figure.
Art. 13 – Il Presidente ha il compito di garantire l’attuazione del mandato dell’Assemblea dei Soci; a lui competono i poteri di rappresentanza legale e di firma sociale dell’Associazione. Rappresenta l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca e dirige i lavori del Consiglio Territoriale e dell’Assemblea dei Soci, predispone la proposta di preventivo e di rendiconto economico e finanziario, e potrà delegare parte delle sue facoltà ad altri consiglieri, con firma anche separata, per svolgere quanto utile alla buona gestione dell’Associazione predisponendo, ove necessario, procure e deleghe. Il Presidente può agire in veste di delegato del Presidente Nazionale di Arci Servizio Civile nelle materie decise dal Consiglio Nazionale dell’Associazione Arci Servizio Civile.
Art. 14 – Il Responsabile Sede Locale viene nominato dal Consiglio Territoriale ed esercita le funzioni previste dalle normative in materia di legge 230/98 e di legge 64/2001, ovvero connesse a ciò che attiene alla gestione del servizio civile o in attuazione di decisioni del Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile.
TITOLO QUARTO
ORGANI DI GARANZIA E CONTROLLO
Art. 15 – Sono organismi di garanzia e controllo dell’Associazione:
Le cariche di consigliere, sindaco revisore e garante sono incompatibili tra di loro.
I membri in carica degli organismi di garanzia possono assistere alle sedute del Consiglio Territoriale, senza diritto di voto o con funzioni consultive se appositamente convocati.
L’Associazione nei casi in cui non proceda all’elezione dell’organo di garanzia e su specifico accordo con la propria sede regionale di Arci Servizio Civile, può delegare al Collegio Regionale dei Garanti tutte le previsioni dell’art.16 del presente Statuto.
Art. 16 – Il Collegio Territoriale dei Garanti è organismo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; esso ha il compito di:
L’iniziativa del Collegio Territoriale dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte. Esso dovrà dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta e, comunque, contemporaneamente all’inizio dell’istruttoria. Le decisioni assunte saranno immediatamente esecutive salvo il ricorso in appello ai livelli sovraordinati.
Il Collegio Territoriale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti ed elegge al proprio interno un presidente, che lo riunisce ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.
Art. 17 – Il Collegio dei Sindaci Revisori ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’associazione. Relaziona sul rendiconto economico e finanziario al Consiglio Territoriale ed all’Assemblea dei Soci ove richiesto.
Esso risulta composto da tre membri effettivi e due supplenti; si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e, straordinariamente, ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri od il Consiglio Territoriale.
TITOLO QUINTO
RISORSE, PATRIMONIO, ESERCIZIO
Art. 18 – L’amministratore coadiuva il Presidente nella gestione amministrativa e contabile dell’Associazione e svolge le funzioni di tesoreria. Su delibera del Consiglio Territoriale può detenere la firma sociale per operazioni connesse al suo operato ed alla gestione economica e finanziaria dell’Associazione.
Art. 19 – Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile salvo nei casi imposti dalla Legge ed è composto da:
Del patrimonio sociale fanno parte, altresì, i beni mobili ed immobili acquisiti con risorse proprie o ricevute dall’associazione nei termini di legge quali, a mero titolo esemplificativo: donazioni, lasciti, erogazioni liberali, concessioni e comodati.
Il patrimonio dell’associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità statutarie. Eventuali proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi o ripartiti tra gli associati, neanche in forme indirette.
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:
Art. 20 L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.
Il Presidente, o suo delegato, coadiuvato ove necessario dall’Amministratore, provvederà alla redazione ed alla presentazione al Consiglio Territoriale del “Rendiconto economico e finanziario”.
Il “Rendiconto economico e finanziario” verrà redatto sotto la forma scalare ed evidenzierà “l’avanzo o il disavanzo finanziario” e “l’avanzo o il disavanzo economico”.
Dal Rendiconto dovranno emergere le poste relative alle eventuali attività commerciali esercitate nell’anno di riferimento.
Il Rendiconto sarà approvato dal Consiglio Territoriale entro il 30 Aprile di ciascun anno. Tale termine potrà essere posticipato per comprovati motivi tecnici e/o amministrativi.
Il Consiglio Territoriale deciderà le modalità di utilizzazione dell’eventuale avanzo economico, comunque previa destinazione di una parte di esso a riserva statutaria e fermo restando l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali.
Il Consiglio Territoriale, ove lo ritenga opportuno, provvede entro trenta giorni dalla chiusura dell’esercizio annuale ad approvare il programma economico preventivo per l’anno successivo. Tale preventivo, se redatto, evidenzierà gli indirizzi economici e politici che l’associazione intenderà intraprendere per quell’anno finanziario.
Art. 21 – Il marchio Arci Servizio Civile può essere utilizzato dall’Associazione solo a seguito di autorizzazione da parte di Arci Servizio Civile Nazionale.
TITOLO SESTO
DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE
Art. 22 – I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa sono: l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci; il loro diritto alle garanzie democratiche; l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.
In armonia con i principi esposti la convocazione degli organismi avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la partecipazione dei componenti, e che potranno essere più precisamente definiti nei Regolamenti citati all’art.10.
Le delibere degli organismi, e tutti gli atti di particolare rilevanza, sono resi accessibili a tutti i componenti l’organismo e ove necessario ne è data adeguata informazione al corpo sociale. Vengono conservati presso la sede sociale e restano a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.
Ai soci vengono garantiti forme e procedure adeguate per l’esercizio dei diritti di accesso e di partecipazione, in accordo con i principi istitutivi e gli scopi istituzionali dell’associazione e in armonia con la legislazione vigente.
Tutti gli organismi previsti dal presente statuto vengono convocati dal rispettivo Presidente, o da chi ne fa le veci, di norma tramite affissione dell’ordine del giorno presso la sede sociale, almeno sette giorni prima della riunione. Ove necessario l’avviso può contenere gli estremi della seconda convocazione.
In casi eccezionali il Presidente dell’organismo può attuare procedure di convocazione d’urgenza chiedendone ratifica immediata subito prima dell’apertura dei lavori dell’assise, tale ratifica sarà valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Tutte le riunioni sono valide se risultano presenti più del 50% degli aventi diritto e, di norma nei casi non previsti dal successivo comma, le loro decisioni sono valide a maggioranza semplice dei presenti.
Affinché le decisioni siano valide in caso di:
a) approvazione del preventivo o del rendiconto economico e finanziario;
b) approvazione delle norme di convocazione e svolgimento dell’assemblea;
c) elezione degli organismi previsti dallo statuto;
d) delibera di espulsione o radiazione dei soci o dei membri dagli organismi;
e) modifiche allo statuto dell’associazione;
è richiesta la presenza ed il voto favorevole della maggioranza qualificata di almeno il 50% + 1 degli aventi diritto effettivi in prima convocazione, e la maggioranza semplice dei presenti in seconda convocazione se quest’ultima è stata esplicitamente prevista nell’avviso di convocazione dell’assise.
Le votazioni avvengono di norma con scrutinio palese, salvo diversa decisione espressa dalla maggioranza a seguito di richiesta formalizzata da almeno un quarto dei presenti.
Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.
NORME FINALI
Art. 23 – La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida ai sensi dell’art. 22. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 15 giorni l’una dall’altra di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.
L’assemblea stessa deciderà sulla devoluzione del patrimonio residuo, una volta dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi, stabiliti dal presente statuto, ad altra Associazione Arci Servizio Civile o associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale ed in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di enti non commerciali ed associazioni di promozione sociale, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci.
Stessa destinazione avrà il patrimonio residuo anche nei casi di cessazione od estinzione dell’Associazione. In questi ultimi due casi sarà cura degli organi sociali residui, o di quelli sovraordinati, procedere alla nomina di un liquidatore.
Art. 24 – Per la piena attuazione di quanto previsto dall’art. 3 del presente Statuto e per tutto quanto attiene alla qualità di articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale Arci Servizio Civile riconosciuta ed iscritta all’Albo delle Associazioni di promozione sociale ex L.383/2000, gli organismi dell’Associazione si atterranno alle disposizioni impartite dal Consiglio Nazionale di Arci Servizio Civile, compresi i casi di sospensione o revoca dell’appartenenza o finalizzati al commissariamento o cessazione, ed in generale in tutti quei casi previsti dalle normative interne del sistema associativo Arci Servizio Civile. In particolare l’Associazione concorrerà attivamente nell’attuare sinergie tra i livelli locali, regionali, d’area e nazionali volti a praticare i principi di sussidiarietà, mutualità e partecipazione propri del sistema associativo di cui è parte integrante.
Art. 25 – Per quanto non previsto dal presente statuto o dai regolamenti interni, valgono le norme del codice civile e delle leggi vigenti.