La presentazione di progetti di Servizio Civile Nazionale è consentita ai soli enti accreditati. La procedura di accreditamento consiste perciò nell’accertamento del possesso, da parte degli enti, di requisiti strutturali e organizzativi adeguati, e di competenze e risorse specificamente destinate al servizio civile nazionale. La previsione dell’accreditamento è funzionale all’’istituzione degli albi di cui all’art. 5 del decreto legislativo n. 77 del 2002 e, soprattutto, ha lo scopo di assicurare le condizioni perchè l’impiego dei volontari sia efficace, in termini di utilità per la collettività, ed efficiente, in rapporto alle risorse pubbliche impiegate. Si vuole perciò garantire che la proposta rivolta ai giovani sia chiaramente definita e comunicata in modo trasparente, e che l’esperienza di servizio civile costituisca effettivamente un momento di crescita personale e professionale. Poiché non c’è automatico passaggio tra il sistema dell’obiezione di coscienza e quello del Servizio Civile Nazionale, gli enti convenzionati per l’impiego di obiettori di coscienza non vengono iscritti d’ufficio nell’albo provvisorio, ma sono tenuti a presentare domanda e a dimostrare il possesso di requisiti organizzativi quali:
L’accreditamento obbliga inoltre gli enti ad attivare la formazione, il monitoraggio e la progettazione in base alla loro struttura e alle loro specifiche capacità gestionali determinando di conseguenza la classe in cui si ci accredita. Agli enti che si sono accreditati nella terza o nella quarta classe è richiesto di acquisire attraverso gli enti di prima classe i servizi che gli stessi non sono in grado di assicurare attraverso proprie risorse, mentre la formazione e il monitoraggio devono essere garantiti già all’atto della presentazione dei progetti.
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