Una serie di indicazioni che potranno rivelarsi utili nel corso del vostro anno di Servizio Civile. Non si tratta di una guida esaustiva ma semplicemente di un vademecum che vi servirà per orientarvi tra le disposizioni stabilite dall’UNSC – Ufficio Nazionale per il Servizio Civile in merito ai diritti e i doveri del volontario.
Per avere chiarimenti o maggiori informazioni potrete sempre contare sul vostro OLP – Operatore Locale di Progetto, ovvero il vostro referente interno al progetto, e sull’Ufficio di Arci Servizio Civile che resta sempre a vostra disposizione.
CALENDARIO
• Quanto dura il servizio civile?
Il Servizio Civile dura 12 mesi che si traducono in un monte ore annuo di 1.400 ore.
Il monte ore previsto non può essere esaurito prima del termine del progetto, né è possibile che i volontari rimangano in servizio oltre il periodo di dodici mesi.
• Qual è l’orario di servizio?
I progetti prevedono normalmente un monte ore settimanale di 30 ore, che si articola su 5 o 6 giorni di servizio, a seconda di quanto stabilito nel progetto. In generale il monte ore non può essere inferiore alle 12 ore settimanali e superiore alle 36.
FERIE
• Quanti permessi ho a disposizione?
Il volontario può usufruire di 20 giorni di permesso: ogni giorno di permesso equivale a 0 ore di servizio e viene regolarmente retribuito.
Tale modulo andrà compilato dal volontario indicando il/i giorni di assenza e firmato dall’OLP, con un preavviso di almeno 48 ore. La richiesta andrà allegata al foglio presenze.
Il permesso consente al volontario di assentarsi dal servizio per un periodo superiore alle 24 ore e non è frazionabile in permessi orari.
• Cosa succede se supero i giorni di permesso concessi?
In caso di superamento dei 20 giorni di permesso, il volontario viene automaticamente escluso dal progetto.
• Per cosa posso utilizzare i miei permessi?
I permessi sono da utilizzare per tutte le esigenze personali che non rientrano nelle categorie dei permessi straordinari (es. laurea, matrimoni, viaggi, visite mediche che non rilasciano il certificato medico, esami universitari, ecc).
• In caso di chiusura delle sedi dove si svolge il servizio il volontario deve obbligatoriamente usufruire dei permessi per i giorni di chiusura non festivi (es. per le vacanze natalizie non sarà necessario prendere il permesso per i giorni rossi del calendario ma per tutti gli altri in cui non è possibile svolgere il servizio poiché la struttura è chiusa. La stressa cosa varrà anche le vacanze pasquale e quelle estive)
• Esistono permessi straordinari?
I volontari possono usufruire di permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato (equivalgono cioè a ore di servizio effettive, 6 ore al giorno), che non vanno decurtati dai venti giorni di permesso spettanti nell’arco dei dodici mesi di servizio. Questi permessi si possono richiedere solo in occasioni particolari e ben definite. Ecco, nel dettaglio, i casi in cui è possibile richiedere un permesso straordinario
1. donazione di sangue: 1 giorno per ciascuna donazione;
2. nomina alla carica di presidente, segretario di seggio e scrutatore, nonché di rappresentante di lista, in occasione delle consultazioni elettorali: per tutta la durata dello svolgimento delle operazioni elettorali;
3. esercizio del diritto di voto: 1 giorno per i volontari residenti da 50 a 500 km di distanza dal luogo dove si svolge servizio; 2 giorni per i residenti oltre 500 km;
4. convocazione a comparire in udienza come testimone: 1 giorno
• Come vanno considerati i giorni festivi?
Nei casi in cui il progetto non preveda la presenza in servizio anche nei giorni festivi, le festività (ovvero tutti i giorni segnati in rosso nel calendario) non rientrano nel computo dei giorni di permesso.
MALATTIA
• Di quanti giorni di malattia posso usufruire?
Il volontario dispone di 15 giorni di malattia da considerare come giorni di servizio effettivi (ogni giorno di malattia equivale a 6 ore di servizio), regolarmente retribuiti.
A questi si aggiungono ulteriori 15 giorni; in questo caso però l’importo economico equivalente a ogni giorno d’assenza verrà decurtato dall’assegno mensile.
Se nel periodo di malattia cadono dei giorni festivi, questi rientrano nel calcolo delle giornate di assenza (es. se il certificato medico va da venerdì a lunedì verranno conteggiati tra i giorni di malattia anche i giorni di sabato e domenica)
• Cosa succede se supero i giorni di malattia concessi?
Nel caso in cui vengano superati i 30 giorni di malattia previsti, il volontario viene automaticamente escluso dal progetto ma può fare domanda di servizio civile in uno dei bandi pubblicati successivamente (sempre che il servizio sia stato svolto per un periodo non superiore a 6 mesi).
• Cosa devo fare in caso di malattia?
In caso di malattia, il volontario dovrà darne tempestiva comunicazione all’ente di assegnazione. Inoltre, nelle successive 48 ore, dovrà inviare via fax ad Arci Servizio Civile Forlì copia del certificato medico che attesti la durata del periodo di malattia. L’originale del certificato andrà allegato al foglio presenze.
• Che tipo di certificato devo presentare?
In caso di malattia si deve presentare il certificato cartaceo con carta intestata e firma del medico (quello scolastico) e non quello dell’INAIL in quanto non siete lavoratori dipendenti
FOGLIO FIRME MENSILE
Il foglio firme è un documento di riepilogo che i volontari compilano quotidianamente rendicontando i giorni di servizio, le ore svolte, le malattie e i permessi di cui si è eventualmente usufruito. Deve essere compilato scrupolosamente, anche nella parte relativa al riepilogo delle attività e alla formazione svolta, fondamentale per fare un monitoraggio continuo e quindi garantire un’esperienza di servizio civile di qualità.
L’orario giornaliero che verrà indicato nel foglio presenze mensile dovrà riportare solo le ore e le mezz’ore e non quarti d’ora e minuti (es. SI 10.30-12.00, NO 9.15-12.32).
Il foglio firme deve recare la firma dell’OLP nello spazio apposito e deve pervenire presso la sede Arci Servizio Civile Forlì entro 5 giorni dall’inizio del mese successivo.
FORMAZIONE
I volontari hanno diritto ad avere una formazione generale e una specifica.
La formazione generale è basata sulla conoscenza dei principi su cui si fonda il servizio civile e intende fornire ai volontari una formazione civica, sociale, culturale e professionale. Si articola in 4 giornate di lezione frontale (per un totale di 32 ore); a queste si aggiungono 18 ore di formazione a distanza (FAD) a cui il volontario potrà accedere in maniera autonoma. Il materiale informativo e la valutazione della formazione si trovano infatti predisposti in formato digitale.
La formazione specifica attiene, invece, alle attività peculiari del progetto nel quale il volontario è coinvolto.
La formazione – sia generale che specifica – deve essere svolta durante l’orario di servizio; i volontari sono obbligati a frequentare i corsi e non possono avvalersi di permessi.
INTERRUZIONE SERVIZIO
• E’ possibile “licenziarsi” dal Servizio Civile?
Il volontario può decidere in qualsiasi momento di rinunciare allo svolgimento del Servizio Civile. Tale decisione deve comunque essere formalizzata per iscritto: il volontario deve comunicare la decisione all’ente di assegnazione e ad Arci Servizio Civile Forlì, che provvederà a fargli compilare l’apposito modulo di rinuncia. I volontari che hanno interrotto il rapporto di collaborazione al progetto non riceveranno l’attestato di fine servizio e non potranno più produrre domanda di servizio civile nei bandi successivi.
Nel caso in cui un volontario decida di rinunciare nei primi 3 mesi di servizio, sarà possibile sostituirlo scorrendo la graduatoria degli “idonei non selezionati”.
TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
Va precisato innanzitutto, a scanso di equivoci, che il Servizio Civile non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro; di conseguenza non comporta la cancellazione dalle liste di mobilità e può essere affiancato a un’altra attività lavorativa, purché non interferisca con il corretto svolgimento del Servizio Civile.
Il compenso (433,80 euro mensili) è corrisposto dall’UNSC mediante accreditamento diretto delle somme dovute. Per controllare lo stato dei pagamenti i volontari possono consultare il sito www.serviziocivile.gov.it.
• Mi verranno versati i contributi per il servizio civile svolto?
A partire dal 1° gennaio 2009 i contributi previdenziali non sono più a carico del Fondo nazionale per il Servizio civile: chi vorrà riscattare i periodi corrispondenti al servizio civile potrà farlo ma di propria iniziativa e con spese a proprio carico.
• Dovrò presentare la dichiarazione dei redditi a fine serivizio?
Il volontario che ha percepito un compenso totale nel corso dell’anno superiore a € 2.840,51; non può aggiungere i suoi compensi a quelli dei familiari.
In questo caso, però, il volontario non è tenuto ad effettuare la propria dichiarazione dei redditi a meno che non abbia avuto redditi aggiuntivi che, sommati, concorrano ad una diversa determinazione del reddito finale.
• Dove posso trovare il mio certificato unico e il mio attestato di fine servizio?
Il volontario potrà trovare entrambi i documenti accedendo alla propria area riservata dal seguente link: http://www.serviziocivile.gov.it/