CASI STRAORDINARI
è riconosciuto all’operatore volontario:
1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.
ATTENZIONE: ultime due casistiche sopracitate (permessi straordinari per la nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore, rappresentante di lista o per l’esercizio del diritto di voto), il computo dei permessi avviene nel modo seguente:
ATTENZIONE: l’operatore volontario può usufruire di ulteriori 15 giorni di malattia, che non sono retribuiti, per i quali il compenso spettante al volontario è decurtato in proporzione al numero di giorni di assenza. In caso di superamento dei 15 giorni di malattia non retribuiti, il Dipartimento dispone l’esclusione dal servizio dell’operatore volontario, il quale può presentare nuova domanda di servizio civile in uno dei successivi bandi di selezione, purché abbia svolto il servizio per un periodo non superiore a sei mesi e sia in possesso dei requisiti di ammissione al servizio civile previsti dai medesimi bandi.
Il volontario nello svolgimento del servizio civile è tenuto ad adottare un comportamento improntato a senso di responsabilità, tolleranza ed equilibrio ed a partecipare con impegno alle attività volte alla realizzazione del progetto.
IN PARTICOLARE:
La violazione dei doveri cui il volontario si obbliga attraverso la sottoscrizione, per accettazione, del documento allegato al provvedimento di avvio al servizio comporta l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di seguito elencate, in ordine crescente, secondo la gravità dell’infrazione: